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Sez. L, Sentenza n. 28716 del 23/12/2011 (Rv. 620118 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI | Iscrizione negli elenchi - Finalità di agevolazione probatoria - Limiti - Disconoscimento dei requisiti da parte dell'INPS - Conseguenze - Accertamento "incidenter tantum" dello "status" di bracciante agricolo - Onere probatorio a carico del lavoratore - Vicenda relativa alla cancellazione dagli elenchi e all'impugnazione della stessa - Pregiudizialità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620118-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - SERVIZIO PER I CONTRIBUTI - ELENCHI

L'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l'INPS disconosca la sussistenza dei requisiti di legge; in tal caso, nel giudizio avente ad oggetto l'attribuzione di prestazioni previdenziali (nella specie, indennità di maternità), lo "status" di bracciante agricolo può essere accertato "incidenter tantum", con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/08/1993 num. 375 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)