Sez. 1, Sentenza n. 5390 del 16/02/1982 Ud. (dep. 29/05/1982) Rv. 154001 - 01
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI.*
IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - IN GENERE - NOZIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - CONDIZIONI.*
Il vizio di mente deriva da uno stato morboso, a sua volta dipendente da una alterazione patologica tale da rendere certo che l'imputato, nel momento della commissione del reato, è per infermità in uno stato mentale da scemare grandemente o da escludere la capacità di intendere e di volere. Ne consegue che solo in presenza di un simile stato soggettivo il giudice di merito deve ritenere sussistente il vizio di mente nonché il concorso di gravi e fondanti indizi per dar luogo alla perizia psichiatrica. (nella specie, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso, ha ritenuto che i gravi e fondanti indizi di cui all'art. 455 cod. proc. pen., e che devono risultare per procedere in via necessitata ad una indagine sullo stato di mente dell'imputato, non sussistessero, trattandosi di anomalie del carattere e non di uno stato morboso). (V mass n 145862; (V mass n 141809; (V mass n 137863; (V mass n 137861, sulla seconda parte; (V mass n 137864; (V mass n 132485; (V mass n 103910).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)