Sez. 3, Sentenza n. 11925 del 02/12/1993 (Rv. 484576 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni - In genere | Incidente con pluralità di danneggiati - Obbligo dell'assicuratore di identificarli tutti - Chiamata congiunta in causa - Funzione - Omessa ricerca o identificazione di alcuni dei danneggiati - Responsabilità anche oltre il massimale.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - Liquidazione dei danni - In genere
Nell'ipotesi di incidente che abbia cagionato danni ad una pluralità di persone, l'assicuratore deve provvedere, usando la normale diligenza, all'identificazione di tutti i danneggiati, attivandosi anche con la loro congiunta chiamata in causa, per procedere alla liquidazione del risarcimento nella misura proporzionalmente ridotta ai sensi del primo comma dell'art. 27 della legge n. 990 del 1969, con la conseguenza che è tenuto anche oltre il massimale qualora resti in concreto accertata la sua colpa per aver omesso di impiegare l'ordinatoria diligenza nella ricerca e identificazione di altri danneggiati o, dopo l'identificazione di detti danneggiati, abbia pagato a taluno di essi, senza tener conto del diritto degli altri.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)