Sez. 1, Sentenza n. 24271 del 13/05/2004 Ud. (dep. 27/05/2004) Rv. 228904 - 01
ARMI - IN GENERE | Omissioni di cautele necessarie per la custodia - Valutazione del giudice di merito - Contenuto - Sindacabilita - Limite - Fattispecie.
ARMI - IN GENERE
L'art. 20 comma primo prima parte della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. (Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilita e frequenza con cui il furto può essere perpetrato).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)