diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 363 del 15/01/1997 (Rv. 501773 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI | Liquidatore giudiziale - Legittimazione passiva del liquidatore giudiziale quale contraddittore necessario concorrente con quella dell'imprenditore - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501773-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI

Ove il debitore sia ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni, mentre permane la legittimazione dell'imprenditore nelle azioni indicate nell'art. 167, comma primo, legge fall., ad essa si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario, qualora si tratti di domande di condanna o comunque idonee ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)