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Sez. 1, Sentenza n. 2920 del 14/03/1995 (Rv. 491130 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE | Acquirente - Interessi sul prezzo della compravendita nel periodo antecedente l'acquisizione della controprestazione - Debenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491130-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE

L'acquirente che, per effetto dell'inadempimento del venditore, non sia entrato in possesso del bene oggetto di compravendita all'atto della conclusione del negozio, non può ritenersi tenuto al pagamento degli interessi sul prezzo della compravendita finché non abbia acquisito la controprestazione, atteso che nei contratti di scambio gli interessi corrispettivi rivestono una funzione equilibratrice delle rispettive prestazioni e sono dovuti per compensare la parte contraente che abbia adempiuto alla propria prestazione per il tempo della mancata disponibilità della cosa oggetto della controprestazione, non puntualmente adempiuta dall'altra parte contraente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)