Sez. 1, Sentenza n. 7641 del 07/11/2014 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262480 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Inottemperanza all'ordine di espulsione - Decreto di espulsione non tradotto nella lingua dell'imputato - Predisposizione di moduli plurilingue - Necessità - Esclusione - Conseguenze.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di reati concernenti l'immigrazione, l'illegittimità del decreto di espulsione per la sua mancata traduzione in lingua comprensibile al destinatario non può essere affermata sulla sola base della omessa predisposizione del provvedimento in moduli plurilingue, perchè l'art. 13, comma settimo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non prevede un obbligo di predisposizione del testo del decreto di espulsione in modelli plurilingue essendo questi espressamente contemplati solo per fornire allo straniero l'informazione della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria dal territorio italiano.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)