diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9881 del 20/07/2001 (Rv. 548337 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Unità produttiva ex art. 35 dello statuto dei lavoratori - Nozione - Autonomia - Requisiti - Fattispecie relativa a sportello o dipendenza bancaria.
Stato
decisa il 2001-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548337-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE

Costituisce unità produttiva, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 300 del 1970, non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa, ma soltanto la più consistente e vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori - anche non ubicati tutti nel territorio del medesimo comune - si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale. Deve escludersi, invece, l'autonomia, ai fini dell'integrazione di una separata unità produttiva ai sensi di legge, degli indicati organismi minori, aventi scopi meramente strumentali e ausiliari rispetto ai fini produttivi dell'impresa.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale si era esclusa l'autonomia di un cosiddetto sportello o dipendenza di una banca che svolgeva solo attività meramente strumentali e ausiliarie rispetto a quelle della banca di appartenenza, avente sede in altro comune).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)