diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 16740 del 29/07/2011 (Rv. 619697 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Stipulazione del contratto di appalto successiva all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Scadenza dei termini per il compimento del collaudo - Conseguenze - Imputabilità del ritardo alla amministrazione appaltante - Prova - Onere dell'appaltatore - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619697-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE

In tema di collaudo di opere pubbliche, la stipulazione del contratto di appalto in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, ne comporta l'applicabilità, con la conseguenza che, qualora sia pacifica tra le parti l'avvenuta scadenza dei termini da esso previsti, l'appaltatore deve considerarsi dispensato dalla prova dell'imputabilità del ritardo all'Amministrazione, incombendo a quest'ultima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)