Sez. 1, Sentenza n. 16740 del 29/07/2011 (Rv. 619697 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Stipulazione del contratto di appalto successiva all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Scadenza dei termini per il compimento del collaudo - Conseguenze - Imputabilità del ritardo alla amministrazione appaltante - Prova - Onere dell'appaltatore - Esclusione - Ragioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di collaudo di opere pubbliche, la stipulazione del contratto di appalto in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 741 del 1981, ne comporta l'applicabilità , con la conseguenza che, qualora sia pacifica tra le parti l'avvenuta scadenza dei termini da esso previsti, l'appaltatore deve considerarsi dispensato dalla prova dell'imputabilità del ritardo all'Amministrazione, incombendo a quest'ultima l'onere di dimostrare che la mancata approvazione del collaudo sia stata determinata dalla condotta dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)