Sez. 1, Sentenza n. 17314 del 16/08/2011 (Rv. 619160 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Termini per il compimento del collaudo - Possibilità per l'appaltatore di agire per il pagamento - Decorrenza del termine di prescrizione - Fondamento normativo - Art. 5 della legge n. 741 del 1981 - Portata.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di collaudo delle opere pubbliche, l'art. 5 della legge n. 741 del 1981, che è norma di carattere generale applicabile a tutte le procedure di esecuzione di opere pubbliche, nel prevedere i termini entro i quali deve essere compiuto il collaudo, delinea con certezza il periodo superato il quale, perdurando l'inerzia dell'ente committente, quest'ultimo deve ritenersi inadempiente, con la duplice conseguenza che l'appaltatore può agire per il pagamento senza necessità di mettere in mora l'Amministrazione e che, dalla scadenza del predetto termine, inizia a decorrere la prescrizione del credito.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)