Sez. L, Sentenza n. 11011 del 19/08/2000 (Rv. 539695 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIÀ PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO | Legittimità - Condizioni - Gerarchia fra i mezzi di prova - Insussistenza - Limiti - Conseguenze.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI GIÀ PROVATI - SUFFICIENZA - ULTERIORI MEZZI DI PROVE: DINIEGO
Il giudice di merito non è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti allorché, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo, sia già in grado di formarsi un convincimento. Infatti, al di fuori dei casi delle prove legali (giuramento e confessione) non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove per cui i risultati di alcune di esse debbano necessariamente prevalere su quelli di altre, sicché il giudice stesso resta libero di scegliere i mezzi istruttori che reputa più attendibili ed efficaci.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)