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Sez. L, Sentenza n. 3695 del 08/06/1981 (Rv. 414335 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE EX ART 330, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI - MANCANZA - APPLICAZIONE ANALOGICA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414335-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI - LUOGO DI NOTIFICAZIONE EX ART 330, SECONDO COMMA, COD PROC CIV - CARATTERE ECCEZIONALE - PRESUPPOSTI - MANCANZA - APPLICAZIONE ANALOGICA - DIVIETO.*

La particolare Forma di notificazione disciplinata al secondo comma dell'art 330 cod proc civ, concernente il luogo della notificazione della impugnazione, costituisce uno schema eccezionale di notificazione cui e consentito ricorrere solo nel caso in cui la parte alla quale la impugnazione deve essere notificata sia morta dopo la notifica della sentenza. Pertanto solo ove sussista tale presupposto la impugnazione puo essere notificata collettivamente ed impersonalmente agli eredi entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza, restando esclusa ogni applicazione analogica della norma. (Conf 186/77, mass n 383699; (contra 2916/75, mass n 376970).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)