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Sez. 5, Sentenza n. 11666 del 17/09/2001 (Rv. 549272 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Tempestività del ricorso - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2001-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549272-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, nel vigore dell'art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come modificato dall'art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981 - il quale prescrive che il ricorso del contribuente sia proposto mediante diretta consegna dello stesso alla segreteria della commissione tributaria, o mediante spedizione alla medesima segreteria in plico senza busta e raccomandato con avviso di ricevimento - , non può riconoscersi alcun valore, ai fini della individuazione della data di avvenuta proposizione del ricorso(ed, a maggior ragione, del contenuto dello stesso), alla semplice ricevuta di spedizione od al timbro apposto sulla busta con la quale è stato spedito il ricorso, mentre l'accertamento della predetta data può avvenire solo attraverso la certificazione della sua ricezione da parte della commissione tributaria, ovvero attraverso il timbro datario applicato dalle Poste sull'esemplare spedito, ed elevato dal legislatore a vera e propria prova legale. Ne consegue che, nei casi in cui il ricorso non sia pervenuto alla segreteria della commissione tributaria, non può darsi atto della data, né della stessa proposizione del ricorso.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)