Sez. 5, Sentenza n. 10481 del 03/07/2003 (Rv. 564752 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE | Tempestività del ricorso - Accertamento - Criteri - Ricorso - Spedizione alla segreteria della Commissione Tributaria in busta chiusa - Sentenze della Corte Costituzionale n. 477 e n. 520 del 2002 - Perfezionamento al momento della spedizione - Configurabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario ed in ipotesi di notificazione a mezzo posta del ricorso del contribuente, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 26 novembre 2002 e n. 520 del 6 dicembre 2002 - aventi ad oggetto, rispettivamente, la normativa riguardante il momento del perfezionamento delle notifiche a mezzo posta nel rito civile e quella riguardante l'utilizzo del servizio postale per il deposito degli atti nel giudizio tributario - il principio generale non è più quello del perfezionamento al momento della ricezione, ma quello del perfezionamento, per il notificante, al momento della spedizione, a condizione che la ricezione avvenga. Ne consegue che, ai fini della tempestività del ricorso, è rilevante e fa fede, anche in caso di spedizione postale mediante uso della busta anziché del plico raccomandato, la data di spedizione, costituendo l'uso della busta (il cui contenuto non sia contestato) una mera irregolarità.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)