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Sez. 5, Sentenza n. 41632 del 26/11/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289083-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO | Ricorso inammissibile per revoca della costituzione di parte civile - Condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289083-02

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile per sopravvenuta revoca della sua costituzione non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, posto che la revoca della costituzione di parte civile non configura un'ipotesi di soccombenza.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. D, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)