Sez. 1, Sentenza n. 2494 del 21/02/2001 (Rv. 544004 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento a mezzo di "autovelox" - Possibilità di contestazione immediata - Apprezzamento del giudice di merito - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
L'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, "di massima", i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, contempla, alla lett. e), non solo il caso dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia "nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile nei modi regolamentari". Tale impossibilità, che sussiste con riferimento alla pattuglia preposta al funzionamento dell'apparecchiatura autovelox che procede all'accertamento dell'infrazione, non può essere esclusa dal giudice di merito con il rilievo dell'astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione, non essendogli consentito sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomini e mezzi.
Riferimenti normativi: DPR 16/12/1992 num. 495 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)