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Sez. L, Sentenza n. 4069 del 21/03/2002 (Rv. 553184 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Assicurazione contro le malattie professionali - Decorrenza della prescrizione - Presupposti - Manifestazione della malattia - Requisito soggettivo della conoscibilità - Espletamento di esami diagnostici richiesti dall'assicurato per l'accertamento della malattia professionale - Presunzione di conoscenza dei relativi risultati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553184-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

Al fine di stabilire l'inizio della decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, che coincide con la conoscibilità da parte dell'assicurato della manifestazione di una malattia professionale indennizzabile, assume rilievo la circostanza che lo stesso assicurato si sia sottoposto ad esami diagnostici da lui richiesti per l'accertamento della patologia, dovendosi presumere che egli abbia avuto conoscenza del relativo esito al momento dell'espletamento dei predetti esami, ovvero nei giorni immediatamente successivi, e competendo allo stesso assicurato, che eccepisca di non averne avuto tempestiva conoscenza, fornire la relativa prova.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)