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Sez. L, Sentenza n. 8140 del 27/07/1999 (Rv. 529002 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Portata - Tassatività dell'elencazione delle somme escluse - Conseguenze - Cosiddette differenze canone corrisposte al lavoratore in base alla contrattazione collettiva per sollevarlo parzialmente dagli oneri conseguenti al trasferimento - Inclusione nel concetto di retribuzione imponibile - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529002-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - il quale dispone che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, e che dalla retribuzione imponibile sono escluse alcune somme di cui la norma stessa fornisce un'indicazione tassativa - nel concetto di retribuzione imponibile devono essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione semplicemente nella costanza del rapporto di lavoro e che, collegate con la causa del contratto di lavoro e senza autonomia rispetto ad essa, concorrano a formare "lato sensu" la retribuzione, non più limitata ai ristretti criteri economici di corrispettività. Ne consegue che le cosiddette differenze canone, corrisposte al lavoratore in base alla contrattazione collettiva per sollevarlo parzialmente dagli oneri conseguenti al trasferimento, sono da ricomprendere nel suddetto concetto. La corresponsione di tali emolumenti, infatti, pur non essendo in relazione di sinallagmaticità con la prestazione lavorativa è, tuttavia, ad essa riferibile sul piano delle modalità esterne e cioè con riguardo al luogo in cui la suddetta prestazione deve essere eseguita.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)