Sez. L, Sentenza n. 2801 del 05/04/1982 (Rv. 420669 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI RECIPROCI DELLE PARTI DI UN UNICO RAPPORTO - ACCERTAMENTO - SEMPLICE ECCEZIONE DI UNA DI ESSE DI AVER PAGATO PIÙ DEL DOVUTO - IDONEITÀ - SPECIFICA IMPUTAZIONE DEL CREDITO ALL'UNO E ALL'ALTRO TITOLO OD OMOGENEITÀ DEGLI OPPOSTI CREDITI - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - CREDITI RECIPROCI DELLE PARTI DI UN UNICO RAPPORTO - ACCERTAMENTO - SEMPLICE ECCEZIONE DI UNA DI ESSE DI AVER PAGATO PIÙ DEL DOVUTO - IDONEITÀ - SPECIFICA IMPUTAZIONE DEL CREDITO ALL'UNO E ALL'ALTRO TITOLO OD OMOGENEITÀ DEGLI OPPOSTI CREDITI - IRRILEVANZA.*
Nell'ambito di un unico rapporto (nella specie, rapporto di lavoro) i reciproci crediti delle parti possono essere accertati dal giudice in virtù della semplice eccezione di una di queste di avere pagato più del dovuto, giacché il complessivo tema di indagine inerente alla definizione delle reciproche obbligazioni già appartiene al processo e non ha quindi Rilevanza la specifica imputazione del credito all'uno o all'altro titolo, compreso nell'unica "causa obligationis" né, a maggior ragione, la natura omogenea o meno degli opposti crediti. (Conf 3230/81, mass n 413808).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)