Sez. 2, Sentenza n. 3230 del 16/05/1981 (Rv. 413808 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DI CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - CONTROVERSIA SULLA MISURA DI TALI CREDITI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE O DI ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI PLURALITA DI CREDITI DERIVANTI DAL MEDESIMO RAPPORTO DI LAVORO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DI CREDITI DERIVANTI DA UN UNICO RAPPORTO - CONTROVERSIA SULLA MISURA DI TALI CREDITI - PROPOSIZIONE DI DOMANDA RICONVENZIONALE O DI ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN MATERIA DI PLURALITA DI CREDITI DERIVANTI DAL MEDESIMO RAPPORTO DI LAVORO.*
Quando si discuta in giudizio sulla sussistenza di crediti derivanti da un unico rapporto, la controversia tra le parti sulla misura di tali crediti comporta l'accertamento del dare e dello avere nello ambito in quel rapporto, senza che sia necessaria la proposizione di una apposita domanda riconvenzionale o di una apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. (nella specie, facendo applicazione di tale principio, la suprema Corte ha ritenuto che il di piu corrisposto al lavoratore, a titolo di indennita di trasferta, ben potesse, nel complessivo compito del dare e dell'avere, essere detratto da quanto accertato come spettante al lavoratore per altri titoli afferenti al medesimo rapporto di lavoro). (Conf 1196/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)