Sez. 2, Sentenza n. 1455 del 24/02/1996 (Rv. 496008 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - IN GENERE | Documento perduto - Validità formale e sostanziale del documento e assenza di colpa - Onere probatorio a carico di chi si avvale del documento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - ECCEZIONI - IN GENERE
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2725 e 2724 n.3 cod. civ., chi invoca a proprio favore un documento che assume essere andato perduto, deve, in deroga alle limitazioni imposte dalla legge, dimostrare sia l'esistenza del documento, sia il suo contenuto, allo scopo di stabilire la sua validità formale e sostanziale, sia la perdita verificatasi senza sua colpa. In particolare, per la prova del contenuto del documento, non è sufficiente una mera e generica indicazione, ma occorre l'allegazione dei suoi elementi costitutivi. Parimenti, la dimostrazione della perdita incolpevole del documento deve emergere da una prova preventivamente e specificamente dedotta e non può essere desunta per implicito dalle condizioni personali e soggettive della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2724 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)