Sez. 2, Sentenza n. 8611 del 29/08/1998 (Rv. 518491 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM" | Mancata produzione in giudizio del documento - Conseguenze - Prova testimoniale - Inammissibilità - Perdita incolpevole del documento - Ammissibilità.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM"
Quando la legge stabilisca per un determinato contratto la forma scritta "ad substantiam" (nella specie contratto costitutivo di una servitù), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 cod. civ. salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 1031
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)