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Sez. L, Sentenza n. 4855 del 15/07/1983 (Rv. 429748 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - IMPRENDITORI SVOLGENTI ATTIVITÀ PLURIME - CLAUSOLE COLLETTIVE DETERMINANTI L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLO UNO OD ALL'ALTRO FONDO DI PREVIDENZA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL SETTORE CONTRIBUTIVO ASSEGNATO ALL'IMPRENDITORE DALLO I.N.P.S. - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429748-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - IMPRENDITORI SVOLGENTI ATTIVITÀ PLURIME - CLAUSOLE COLLETTIVE DETERMINANTI L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLO UNO OD ALL'ALTRO FONDO DI PREVIDENZA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL SETTORE CONTRIBUTIVO ASSEGNATO ALL'IMPRENDITORE DALLO I.N.P.S. - VALIDITÀ.*

In tema di prestazioni previdenziali integrative a carico del datore di lavoro, devono ritenersi legittime, in difetto di espressi limiti di legge, le clausole dei contratti collettivi (nella specie, contratti postcorporativi per le imprese esercenti il trasporto e la spedizione), le quali, nei confronti di imprenditore con una pluralità di attività, fissino l'Obbligo di iscriversi all'uno od all'altro fondo di previdenza non in relazione alla natura della attività principale, ma con esclusivo riferimento al dato formale dell'assegnazione dell'imprenditore medesimo, da parte dell'i.N.P.S., all'uno od all'altro settore contributivo obbligatorio. (Conf 1063/78, mass n 390421).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)