Sez. 3, Sentenza n. 6480 del 13/12/1980 (Rv. 410237 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DOVERE DI CORRETTEZZA DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ESTENSIONE - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DOVERE DI CORRETTEZZA DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - ESTENSIONE - LIMITI.*
Il creditore ed il danneggiato sono tenuti, a norma dell'art 1227, 2 comma, cod civ, soltanto ad un generico dovere di correttezza, volto a circoscrivere il pregiudizio subito e ad impedirne la ulteriore espansione, ma non anche al compimento di attivita gravose e straordinarie, quali l'acquisto aliunde delle cose che costituivano oggetto della prestazione ineseguita, ovvero l'intrapresa di iniziative che comportino apprezzabili esborsi di danaro e rischi di qualsiasi natura. (nella specie, sulla scorta di tale principio, la SC ha reputato che integra il vizio di insufficiente motivazione della sentenza la omessa indagine da parte del giudice del merito circa l'Onere o il rischio che il creditore avrebbe sopportato nel continuare in una iniziata - e poi interrotta - Azione, diretta al recupero del bene oggetto della prestazione che non era stata eseguita). (V 2403/66, mass n 324653; (V 0587/76, mass n 379234; (V 3423/78, mass n 392882; (V 1898/79, mass n 398292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)