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Sez. L, Sentenza n. 10457 del 23/09/1999 (Rv. 530221 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Accertamento del relativo diritto - Valutazione ex art.149 disp.att.cod.proc.civ. degli aggravamenti verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario - Obbligatorietà - Infermità insorta nel corso del giudizio - Rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio - Configurabilità - Decorrenza del beneficio - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530221-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

La disposizione dell'art.149 disp.att.cod.proc.civ., che impone di valutare, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, anche gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione anche con riferimento alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati ed invalidi civili ai sensi del D.L. n. 5 del 1971, convertito nella legge n. 118 del 1971, e, quindi, anche con riguardo alla indennità di accompagnamento dovuta agli invalidi non autosufficienti di cui alla legge n. 18 del 1980. Ne consegue, una volta che sia stata proposta la relativa domanda e sia insorta al riguardo una controversia in sede giudiziaria, la possibilità per il giudice di prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta, la sussistenza del requisito fisico previsto dalla legge, anche se sopravvenuta in un momento successivo alla proposizione della domanda, costituendo lo stesso requisito una condizione dell'azione, in quanto tale valutabile anche ove intervenuto nel corso del giudizio. In tal caso, peraltro, la decorrenza del beneficio, anziché coincidere con quella, di cui all'art. 3, quarto comma, della citata legge n. 18 del 1980, e cioè dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda, deve corrispondere al momento del sopraggiungere del requisito fisico.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 3 com. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)