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Sez. 3, Sentenza n. 5504 del 09/09/1986 (Rv. 448029 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - CAUSE CONTENENTE SUCCESSIVAMENTE PROPOSTE DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - COMPETENZA DEL PRIMO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448029-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO - CAUSE CONTENENTE SUCCESSIVAMENTE PROPOSTE DAVANTI AD ALTRO GIUDICE - COMPETENZA DEL PRIMO - LIMITI.*

In tema di continenza di cause, qualora il giudice preventivamente adito abbia (come, in ordine all'opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice che ha emesso tale provvedimento) Competenza funzionale sulla causa davanti a lui proposta, quella successivamente instaurata davanti ad altro giudice - anche se più estesa (contenente) rispetto alla precedente (contenuta) - resta attribuita al detto giudice adito per primo, sempreché questi sia competente per valore anche in ordine alla causa contenente. (V 88/79, mass n 396132; (V 916/77, mass n 384522).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)