Sez. 2, Sentenza n. 88 del 08/01/1979 (Rv. 396132 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*
Nel caso di continenza di cause, il criterio della prevenzione non e applicabile, per identificare il giudice che deve giudicare in entrambe le cause, qualora il giudice successivamente adito sia investito di Competenza funzionale. (Conf 916/77, mass n 384522; (Conf 3169/72, mass n 360955).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)