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Sez. 2, Sentenza n. 88 del 08/01/1979 (Rv. 396132 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396132-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*

Nel caso di continenza di cause, il criterio della prevenzione non e applicabile, per identificare il giudice che deve giudicare in entrambe le cause, qualora il giudice successivamente adito sia investito di Competenza funzionale. (Conf 916/77, mass n 384522; (Conf 3169/72, mass n 360955).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)