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Sez. 1, Sentenza n. 916 del 07/03/1977 (Rv. 384522 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384522-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE SUCCESSIVAMENTE ADITO - CRITERIO DELLA PREVENZIONE - INAPPLICABILITA.*

Nell'ipotesi di Competenza funzionale il criterio della prevenzione non puo essere applicato in caso di continenza di cause quando il giudice successivamente adito sia investito di Competenza funzionale. (Conf 3169/72, mass n 360955).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)