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Sez. 2, Sentenza n. 2507 del 06/10/1973 (Rv. 365948 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365948-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

La presunzione di comunione di cui all'art 1117 cod civ, viene meno non soltanto quando il contrario risulti espressamente dal titolo ma anche quando il bene per le sue obiettive caratteristiche strutturali serve in modo esclusivo all'uso o al godimento esclusivo di una sola parte dell'immobile che Forma oggetto di un autonomo diritto di proprieta. (Conf 3139/71, mass n 354486).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)