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Sez. 3, Sentenza n. 11496 del 01/09/2000 (Rv. 539933 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE | Con credito da accertarsi in un giudizio separato in corso - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539933-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - GIUDIZIALE

La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243, comma secondo, cod. civ., presupponendo l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere, non può fondarsi su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, in quanto tale credito non è liquidabile se non in quella sede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)