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Sez. 1, Sentenza n. 31214 del 18/09/2020 Cc. (dep. 09/11/2020) Rv. 279799 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Sentenze di condanna per violazione della sorveglianza speciale - Corte cost. n. 291 del 2013 - Effetto di "abolitio criminis" - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279799-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In caso di condanna definitiva per il reato di cui all'art. 75, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (per la violazione, in particolare, dell'obbligo di permanenza presso l'abitazione in ore notturne), la domanda di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art.673 cod. proc. pen., non può trovare accoglimento, in riferimento alle ricadute della sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale n. 291 del 2013, in tutte le ipotesi in cui la sottoposizione alla misura di prevenzione rimasta sospesa, senza previa verifica di ufficio della persistenza della pericolosità, sia avvenuta prima della pubblicazione della sentenza medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)