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Sez. 2, Sentenza n. 4091 del 03/05/1996 (Rv. 497363 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Azione disciplinare - Deliberazione del Consiglio nazionale - Atto conclusivo del procedimento - Azione giudiziaria per l'annullamento, la revoca o la modifica della delibera del Consiglio nazionale - Autonomia rispetto alla fase amministrativa del procedimento disciplinare - Conseguenze sul termine di prescrizione dell'azione disciplinare.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497363-01

STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE

L'azione giudiziaria, prevista dagli artt. 63 e 64 legge n. 69 del 1963 in tema di annullamento, revoca o modifica delle deliberazioni dei Consigli degli Ordini dei giornalisti, è pienamente autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa; con la conseguenza che, per quanto concerne l'azione disciplinare a carico dei giornalisti, la deliberazione del Consiglio nazionale deve ritenersi atto conclusivo del procedimento disciplinare, del quale va valutata la tempestività rispetto al termine di prescrizione della relativa azione, previsto dall'art. 58 della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)