Sez. 5 - , Ordinanza n. 25524 del 10/10/2019 (Rv. 655442 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Tari - Esenzione per le “istituzioni scolastiche statali” - Università statali – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di Tari, l'esenzione dal pagamento ai Comuni del corrispettivo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista dall'art. 33-bis del d.l. n. 248 del 2007, conv. in l. 31 n. del 2008, in favore delle "istituzioni scolastiche statali" è riservata ai soggetti di diritto pubblico che costituiscano al contempo organi dello Stato e, pertanto, si applica alle Università statali, aventi natura di enti di diritto pubblico distinti dalle Amministrazioni dello Stato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/12/2007 num. 248 art. 33 bis, Legge 28/02/2008 num. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 238, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)