Sez. L, Sentenza n. 4410 del 20/04/1995 (Rv. 491897 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE | Affidamento al giudice del rinvio, da parte della Corte di cassazione, dell'autonoma valutazione delle prove sulla giustificazione del licenziamento tratte da procedimento penale - Conseguente questione dell'autorità dell'accertamento penale dei fatti materiali - Esclusione.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE
Ove la sentenza di cassazione affidi al giudice del rinvio l'autonoma valutazione - fuori dall'ipotesi di pregiudizialità penale - degli elementi di prova in ordine alla giustificazione del licenziamento tratti dal procedimento penale a carico del lavoratore, non si prospetta per l'apprezzamento di tale risultanze - utilizzate liberamente come fonte del convincimento espresso dal giudice civile in ordine alla violazione di obblighi contrattuali, indipendentemente da qualsiasi valutazione giuridica dei fatti - una questione di efficacia vincolante dell'accertamento in sede penale dei fatti materiali oggetto di quel procedimento, nei limiti fissati dall'art. 654 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 654 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)