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Sez. L, Sentenza n. 622 del 26/01/1984 (Rv. 432876 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - ISTITUTO DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432876-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - ISTITUTO DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel procedere all'adeguamento della retribuzione secondo i principi dettati dall'art. 36 cost., il giudice non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del minimo costituzionale. Pertanto, a differenza dei compensi aggiuntivi previsti dalla disciplina contrattuale ad integrazione dei minimi salariali, l'istituto degli aumenti periodici di anzianità è estraneo alla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, perché l'autonomia collettiva ha configurato tali aumenti come un quid pluris, attribuito in funzione del mero fattore dell'anzianità senza alcuna considerazione del merito e perché, inoltre, neppure in rapporto al fattore anzianità sussiste una vera proporzionalità, essendo previsto un numero massimo di scatti percepibile nella medesima categoria. (V 6734/81; (Conf 6959/82, mass n 424622; (Conf 6798/82, mass n 424431).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)