Sez. L, Sentenza n. 6959 del 16/12/1982 (Rv. 424622 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ISTITUTO DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUAMENTO EX ART. 36 COST. - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ISTITUTO DEGLI AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel procedere all'adeguamento della retribuzione secondo i principi dettati dall'art. 36 della Costituzione il giudice non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del minimo costituzionale. In particolare, l'istituto degli aumenti periodici di anzianità, di origine e disciplina esclusivamente contrattuale, è estraneo alla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, perché l'autonomia collettiva ha configurato gli aumenti come un "quid pluris", attribuito in funzione del mero fattore dell'anzianità, senza alcuna considerazione del merito, e perché, inoltre, neppure in rapporto al fattore anzianità sussiste una vera proporzionalità, essendo previsto un numero massimo di scatti percepibile nella medesima categoria. (Conf 1975/81, mass n 412672; (Conf 5026/80, mass n 408882; (Conf 6202/79, mass n 403029; (Conf 5719/79, mass n 402321, sulla prima parte; (Conf 4177/76, mass n 415632 sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)