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Sez. 1, Sentenza n. 5813 del 17/03/2005 (Rv. 579951 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine concesso al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione - Inosservanza - Conseguenze - Annullabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579951-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il rispetto del termine concesso all'Ufficio cui appartiene l'organo accertatore (giorni trenta, ex art. 203 cod. str. nel testo vigente prima delle modifiche del 1999) e al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione del provvedimento (giorni sessanta, ex art. 204 nel testo originario, applicabile "ratione temporis") costituisce requisito di legittimità del provvedimento medesimo, sia esso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa o un'archiviazione, sicché la sua inosservanza configura una violazione di legge e comporta l'annullabilità del provvedimento sanzionatorio adottato.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)