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Sez. 1, Sentenza n. 18150 del 20/12/2002 (Rv. 559340 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sanzione pecuniaria prevista dal nuovo codice della strada - Ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione - Ordinanza del Prefetto di irrogazione della sanzione ex art. 204, comma primo, cod. strada - Termine per la emanazione - Presentazione del ricorso direttamente all'ufficio del Prefetto - Decorrenza - Del termine - Dalla data di presentazione all'ufficio del Prefetto - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559340-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell'infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, questi - salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti - deve emettere l'ordinanza - ingiunzione entro il termine previsto dall'art. 204, cod. strada (nella specie, di sessanta giorni, nel testo anteriore alla modifica ex art. 18, legge 24 novembre 2000, n. 340), che decorre dalla data in cui egli ha ricevuto in trasmissione, dall'ufficio o dal comando accertatore, gli atti previsti dall'art. 203, comma secondo, cod. strada, e ciò anche se il ricorso sia stato presentato direttamente al suo ufficio, anziché, come stabilisce l'art. 203, comma secondo, cod. strada, all'ufficio o al comando al quale appartiene l'organo accertatore.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)