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Sez. 3, Sentenza n. 5275 del 21/04/2000 (Rv. 535958 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Termine per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione da parte del Prefetto - Inosservanza - Conseguenze - Annullabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535958-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il rispetto, da parte del Prefetto, del termine previsto dall'art. 204, comma primo, del codice stradale per l'emanazione dell'ordinanza con la quale determina ed ingiunge il pagamento della sanzione pecuniaria costituisce un requisito di legittimità di detto provvedimento sanzionatorio, che conseguentemente è annullabile qualora sia emesso oltre lo stesso termine. Più in particolare la tesi secondo cui l'inosservanza dei termini previsti dagli artt. 203 e 204 codice stradale per la decisione, da parte del prefetto, del ricorso amministrativo proposto avverso il verbale di accertamento della violazione amministrativa e per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione è sfornita di sanzione, è stata fra l'altro, implicitamente smentita anche dal legislatore che, di recente, ha sensibilmente ampliato il termine previsto dall'art. 204, comma primo, cod. stradale, portandolo da 60 a 180 giorni (art. 1 del decreto legge 2 novembre 1999 n. 391, poi sostituito dall'art. 68, comma quarto, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, legge finanziaria 2000). L'urgente e sensibile ampliamento apportato dal legislatore al detto termine esclude che la sua inosservanza possa considerarsi priva di effetti invalidanti sul procedimento amministrativo e sul provvedimento conclusivo di esso.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204 com. 1, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204 com. 1, Decreto Legge 02/11/1999 num. 391 art. 1, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 68 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)