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Sez. 1, Sentenza n. 19778 del 14/09/2006 (Rv. 592494 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine concesso al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione - Decorso - Interruzione - Ammissibilità - Esclusione - Inosservanza - Conseguenze - Annullabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592494-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di applicazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine concesso al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione (giorni sessanta, ex art. 204 nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), pur sottraendosi alla categoria della perentorietà, propria del procedimento giurisdizionale, costituisce, alla stregua dei principi posti dalla legge n. 241 del 1990 e del buon andamento dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost., requisito di legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato - che, ove emesso intempestivamente, sarà annullabile per violazione di legge - e non è suscettibile di interruzione per la necessità di procedere alle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente. (Nella specie, relativa fatto verificatosi anteriormente all'entrata in vigore della legge 1 agosto 2003, n. 214, di conv. del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, la S.C ha cassato la sentenza con cui il tribunale, pur avendo accertato che l'ordinanza ingiunzione non era stata emessa entro i termini previsti per lo svolgimento del relativo procedimento, ha ritenuto di giustificare tale trasgressione con la circostanza che l'interessato non si era presentato dinanzi al prefetto nel giorno stabilito per la sua audizione e aveva indicato in maniera incompleta il teste da sentire a discolpa).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)