Sez. 4, Sentenza n. 8016 del 17/01/2014 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 259322 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'INTERESSATO | Decisione cautelare successiva alla sentenza non irrevocabile di merito - Rivisitazione dei fatti ricostruiti nella sentenza di condanna - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - DELL'INTERESSATO
In tema di misure cautelari reali, una volta intervenuta, nel corso del procedimento principale, la sentenza non definitiva di merito, il giudice della cautela non può discostarsi, nella valutazione del "fumus delicti" e del "periculum in mora", dai fatti (anche incidentali), così come accertati in sede di cognizione. (Fattispecie relativa a sequestro disposto per violazioni urbanistiche e paesaggistiche, in relazione al quale la Corte ha ritenuto preclusa, anche nella sede cautelare di legittimità, la rivisitazione dell'accertamento di illegittimità di un permesso di costruire).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 325 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)