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Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 06/07/1979 Ud. (dep. 05/02/1980) Rv. 144217 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA DALLO INGENERATO TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1979-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144217-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E TRUFFA - ESTORSIONE E TRUFFA AGGRAVATA DALLO INGENERATO TIMORE DI UN PERICOLO IMMAGINARIO - DIFFERENZA.*

Il criterio di differenziazione tra il reato di estorsione e quello di truffa aggravata ai sensi del cpv n 2 dell'art 640 cod pen, si concreta nel fatto che nel reato di estorsione la minaccia riveste carattere attuale e di certezza e proviene dallo stesso autore del delitto, mentre nella truffa aggravata il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dallo imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)