Sez. L, Sentenza n. 2943 del 27/02/2002 (Rv. 552662 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Finalità - Riserva di accertamento negativo apposta alla domanda di condono - Contestualità con l'istanza di condono - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
La normativa sulla regolarizzazione degli inadempimenti contributivi (cosiddetto condono) è intesa a consentire l'immediata percezione di entrate altrimenti sospese e ad eliminare il contenzioso, con gli aggravi economici e organizzativi ad esso collegati; tuttavia essa consente l'apposizione di una riserva di accertamento dell'obbligo contributivo e di ripetizione di quanto pagato, che ha il valore di condizione risolutiva unilateralmente apposta alla domanda di condono. Tale riserva deve essere però contestuale alla domanda, essendo altrimenti vanificata l'esigenza di consolidare la situazione giuridica conseguente all'istanza di regolarizzazione contributiva.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST., Legge 28/03/1994 num. 79 art. 4, Legge 28/05/1994 num. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)