Sez. L, Sentenza n. 14845 del 03/08/2004 (Rv. 575183 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Condono previdenziale - Riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono - Effetti - Successivo accertamento giudiziale negativo del debito contributivo - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di condono previdenziale, l'art. 81, comma nono, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma di portata retroattiva, applicabile a tutte le domande di condono, comprese quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti il D.L. n. 79 del 1997, attribuisce al soggetto che contemporaneamente a detta domanda abbia proposto riserva di ripetizione la possibilità di ottenere l'accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. In coerenza con tale previsione, la domanda di condono può dar luogo, in caso di accoglimento, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma in nessun caso può valere come riconoscimento del preteso obbligo contributivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 art. 4 CORTE COST., Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 81 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)