Sez. 1, Sentenza n. 1402 del 07/02/1995 (Rv. 490323 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza - Disciplina ex art. 5 della legge n. 94 del 1982 - Portata.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, la norma di cui all'art. 5 della legge 25 marzo 1982 n. 94, sostitutivo del precedente art. 23 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, già modificato dall'art. 7 della legge 29 luglio 1980 n. 385 -la quale dispone che un acconto pari all'ottanta per cento di detta indennità deve essere corrisposto, entro sessanta giorni dall'immissione in possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria dagli enti, aziende ed amministrazioni, in favore degli aventi diritto - va interpretato nel senso che il diritto dell'espropriando all'acconto, con la decorrenza indicata, non può prescindere dalla sua accettazione dell'indennità provvisoria o da un atto di volontaria cessione dell'immobile.
Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23, Legge 29/07/1980 num. 385 art. 7, Legge 25/03/1982 num. 94 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)