Sez. 3, Sentenza n. 8619 del 12/04/2006 (Rv. 588576 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Regole legali di ermeneutica del contratto - Funzione - Carattere integrativo, dispositivo o suppletivo del contenuto contrattuale - Esclusione - Finalità prevista dall'ordinamento - Ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto - Integrabilità della stessa con elementi estranei - Esclusione - Anche riguardo al criterio della buona fede ex art. 1366 cod. civ. - Funzione integrativa della buona fede - Rilevanza ex art. 1375 cod. civ. - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Nel sistema giuridico attuale, l'attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell'accordo. Pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione del contratto non già sul piano dell'interpretazione di questo, ma su quello - diverso - della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall'art. 1375 cod. civ. . (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata e rigettato il ricorso, con il quale si era dedotto che, con riguardo alla controversia relativa alla risoluzione di un contratto di locazione commerciale per assunto inadempimento della locatrice dipendente dalla mancata destinazione dell'immobile alla vendita al dettaglio, la società conduttrice non aveva inteso attribuire al contenuto del contratto un significato in luogo di un altro, ma integrare il contenuto stesso nel senso che il suo oggetto non era la generica locazione di un immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, ma la locazione di un immobile che avesse la menzionata destinazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)