Sez. L, Sentenza n. 7609 del 05/06/2001 (Rv. 547288 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criteri ermeneutici - Criterio ex art. 1362, secondo comma, cod. civ. - Utilizzabilità - Comune intenzione delle parti - Determinazione - Valutazione del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto - Estremi di riferimento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di interpretazione del contratto collettivo è utilizzabile anche il criterio ermeneutico di cui al secondo comma dell'art. 1362 cod. civ., in forza del quale per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto medesimo. Tale principio va inteso nel senso che nel comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto collettivo, da cui può desumersi la volontà delle parti, devono ricomprendersi anche le trattative e gli accordi delle parti collettive e, perfino, il contenuto dello stesso contratto o accordo collettivo successivo al contratto o accordo collettivo da interpretare (nella specie l'accordo del 4 marzo 1994, il C.C.N.L. del 18 novembre 1994 e l'accordo collettivo del 13 gennaio 1995, in relazione all'accordo collettivo del 3 novembre 1992 e con riferimento all'indennità di utilizzazione prevista per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato SpA dall'accordo integrativo del 9 aprile 1992 - cosiddetto integrativo bis).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)