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Sez. L, Sentenza n. 3804 del 16/03/2001 (Rv. 544814 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Interpretazione letterale - Criterio fondamentale - Criteri sussidiari - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di invito ad una selezione di personale.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544814-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1362 cod. civ. il riferimento al senso letterale delle parole costituisce il criterio ermeneutico fondamentale e agli altri può farsi ricorso solo in presenza di un evidente equivoco terminologico o di un fatto modificativo dell'intento originario, in modo tale da pervenirsi ad una vera e propria sovrapposizione della diversa volontà negoziale a quella originariamente manifestata (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in presenza di un invito ad una selezione da parte di un'azienda municipale, aveva ritenuto l'obbligo di questa di assumere secondo l'ordine di graduatoria in quanto la selezione si era svolta secondo la normativa del CCNL che prevedeva tale obbligo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)