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Sez. 6, Sentenza n. 39479 del 30/05/2017 Ud. (dep. 28/08/2017) Rv. 271387 - 01

IMPUGNAZIONI - SPESE | Appello principale proposto dal pubblico ministero - Appello incidentale dell'imputato - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale - Condanna dell'appellante in via incidentale al pagamento delle spese del procedimento in faviore della parte civile - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271387-01

IMPUGNAZIONI - SPESE

Nell'ipotesi di impugnazione della sentenza di primo grado proposta dal pubblico ministero, la parte civile ha diritto al pagamento delle spese processuali sostenute in grado di appello, da porsi a carico dell'imputato appellante incidentale, allorquando la sua partecipazione al giudizio sia stata sollecitata da tale impugnazione incidentale, anche in caso di sua inammissibilità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)