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Sez. U, Sentenza n. 7 del 25/06/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208166 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Carenza di interesse sopravvenuta nelle more del giudizio - Condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208166-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. (Fattispecie in materia di procedimento "de libertate"). (Conf. sez. un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)